Un lavoratore, dopo aver ottenuto un ordine di reintegrazione a seguito di un licenziamento illegittimo, veniva immediatamente trasferito in un'altra sede. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18892/2024, ha dichiarato illegittimo il trasferimento. Il principio chiave è che il datore di lavoro deve prima ottemperare all'ordine di reintegra riammettendo il lavoratore nella sede originaria. Solo successivamente, e solo dimostrando l'impossibilità di mantenerlo in quella sede, può disporre un legittimo trasferimento dopo reintegra. La semplice esistenza di ragioni organizzative nella sede di destinazione non è sufficiente.
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