La Corte di Cassazione ha stabilito che un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato durante il periodo del blocco dei licenziamenti Covid, non è nullo se la sua efficacia è esplicitamente subordinata alla fine del divieto. Secondo la Corte, se la condizione (la fine del blocco) non si verifica a causa di una proroga, il licenziamento è da considerarsi come mai avvenuto e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni. Di conseguenza, la richiesta di nullità del lavoratore è stata respinta perché non si può annullare un atto che non ha mai prodotto effetti giuridici.
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