Un'imprenditrice agricola ha citato in giudizio i proprietari di un fondo confinante per ottenere una sentenza che trasferisse la proprietà di un terreno, a seguito dell'esercizio del loro diritto di prelazione agraria. Tuttavia, i confinanti si erano rifiutati di stipulare il rogito, eccependo l'invalidità della comunicazione di vendita ("denuntiatio"), poiché non era stato allegato il contratto preliminare concluso con un terzo. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto il ricorso, stabilendo che per la validità della denuntiatio nella prelazione agraria è indispensabile la trasmissione del contratto preliminare, non essendo sufficiente la mera comunicazione delle condizioni di vendita.
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