Un'impresa edile ha impugnato un lodo arbitrale che la condannava a restituire un acconto e a risarcire i danni a un acquirente per grave inadempimento di un contratto preliminare di compravendita. L'impresa lamentava l'invalidità del contratto poiché l'acquirente aveva prodotto solo una copia e non l'originale dell'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il disconoscimento di copia fotostatica non può essere generico. Per contestare validamente la conformità di una copia all'originale, la parte deve indicare in modo chiaro, specifico e univoco gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Di conseguenza, la copia non contestata specificamente si considera conforme all'originale, confermando la piena validità del contratto e della clausola compromissoria in esso contenuta. L'impresa perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
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