Un'impresa costruttrice, impegnata nella realizzazione di gallerie per una linea ferroviaria ad alta velocità, ha citato in giudizio la società committente per ottenere il pagamento di somme extra. Le richieste erano basate su diverse **riserve nell'appalto**, relative a un anomalo andamento dei lavori, mancate contabilizzazioni e ritardi. La Corte d'Appello ha respinto tutte le domande, ritenendole infondate, non provate o presentate in modo non conforme alle regole contrattuali. L'impresa ha quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Con questa ordinanza, la Cassazione non ha ancora deciso nel merito, ma ha rinviato la causa a una successiva udienza pubblica a causa del fallimento della società ricorrente.
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