Una società sportiva si è vista negare un finanziamento agevolato perché, secondo l'ente erogatore, la documentazione inviata l'ultimo giorno utile era incompleta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, chiarendo un punto fondamentale sull'onere della prova: se il destinatario ammette di aver ricevuto il plico ma ne contesta il contenuto parziale, spetta al mittente dimostrare di aver inviato tutti i documenti necessari. La presunzione di conoscenza non copre il contenuto della comunicazione, ma solo la sua ricezione.
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