Un automobilista si oppone a una cartella esattoriale per multe stradali, sostenendo che il debito sia caduto in prescrizione. L'Agente della Riscossione afferma di aver interrotto la prescrizione inviando solleciti di pagamento, ma produce in giudizio solo le ricevute di ritorno delle notifiche. L'automobilista contesta questa prova, ritenendola insufficiente. La Corte di Cassazione gli dà torto, stabilendo un principio fondamentale: la prova della consegna della busta all'indirizzo del destinatario è sufficiente a far scattare la **presunzione di conoscenza della notifica**. Spetta al destinatario, e non al mittente, l'onere di dimostrare che la busta ricevuta era vuota o conteneva un atto diverso. Di conseguenza, la prescrizione è stata validamente interrotta e il debito va pagato.
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