Un'azienda di telecomunicazioni ha citato in giudizio un colosso concorrente per abuso di posizione dominante, chiedendo i danni per condotta anticoncorrenziale. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, ma la Corte di Appello ha ribaltato il verdetto dichiarando estinto il diritto. La Corte di Cassazione ha confermato l'intervenuta prescrizione del risarcimento antitrust. I giudici hanno chiarito che il termine quinquennale per agire decorre dall'avvio dell'istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, momento in cui un operatore diligente del settore è in grado di percepire l'illecito. Inoltre, una semplice missiva che auspica un accordo amichevole non interrompe la prescrizione, poiché non costituisce una formale intimazione di pagamento. L'atto stragiudiziale produce effetti solo al momento della ricezione, risultata in questo caso tardiva. L'azienda danneggiata perde definitivamente il risarcimento milionario.
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