Un individuo è stato condannato per spaccio di stupefacenti in giudizio abbreviato. Ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa motivazione sulla **recidiva e dosimetria della pena**, sostenendo che la pena non fosse adeguata e che la recidiva non fosse giustificata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i giudici precedenti avevano correttamente motivato l'applicazione della recidiva, basandosi sulle precedenti condanne e pendenze dell'imputato, che dimostravano una stabile dedizione all'attività illecita. La Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, se adeguatamente motivata.
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