Due imputati, condannati in primo grado per furto aggravato, concordano in appello una riduzione di pena a due anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancata menzione dei criteri di commisurazione della pena da parte del giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'imputato non può rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice. L'accordo presuppone infatti un accertamento definitivo della responsabilità. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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