In una controversia tra un'azienda rumena e una italiana, la Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice italiano. Nonostante le parti avessero proposto clausole di giurisdizione contrastanti (Romania vs Italia), la Corte ha ritenuto che non si fosse formato un accordo su tale punto. Di conseguenza, ha applicato il criterio della clausola Incoterm menzionata nel contratto, stabilendo che la giurisdizione Ex Works individua il luogo di consegna presso la sede del venditore italiano, fondando così la competenza del tribunale nazionale.
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