La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, aveva tentato di revocarlo. La decisione si fonda sulla genericità del ricorso, che non ha permesso alla Corte di valutare la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata riguardo al concordato in appello. La sentenza evidenzia un contrasto giurisprudenziale sul tema della revocabilità del consenso.
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