Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza, accetta un patteggiamento ma si riserva di ritirare l'accordo se avesse provato un malfunzionamento dell'etilometro. Non riuscendoci, tenta la revoca del consenso al patteggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: l'accordo per il patteggiamento, una volta raggiunto tra imputato e Pubblico Ministero, è definitivo e irrevocabile. Qualsiasi riserva di ripensamento è legalmente irrilevante. La volontà delle parti crea un vincolo procedimentale che non può più essere sciolto unilateralmente, rendendo la condanna definitiva.
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