La Corte di Cassazione ha esaminato la validità di una clausola di rischio cambio inserita in contratti di leasing, precedentemente dichiarata nulla dalla Corte d'Appello poiché assimilata a uno swap privo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. Il ricorso principale della società concedente è stato dichiarato inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti, requisito essenziale previsto dall'art. 366 c.p.c. Parallelamente, il ricorso incidentale del fallimento utilizzatore è stato rigettato, poiché la contestazione riguardava il merito della decisione e non un'omessa pronuncia, confermando così l'assetto stabilito nel grado precedente.
Continua »