La Corte di Cassazione ha negato il diritto a un compenso mediazione milionario a un procacciatore d'affari, poiché l'accordo subordinava il pagamento al "buon esito dell'operazione". Il progetto immobiliare era fallito per la mancata conclusione del contratto finale (esercizio di un'opzione), a causa di ostacoli come l'assenza di autorizzazioni amministrative. La Corte ha stabilito che, nonostante si trattasse di mediazione atipica, le parti avevano contrattualmente legato la provvigione alla conclusione effettiva dell'affare, condizione che non si è verificata. Pertanto, nessun compenso era dovuto.
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