Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della condanna inflitta in secondo grado, ritenendola eccessiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena spetta esclusivamente al giudice di merito. La quantificazione della sanzione base, insieme alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice che valuta i fatti. Tale decisione non è contestabile in sede di legittimità se la motivazione della sentenza risulta logica e coerente. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha giustificato in modo adeguato la sanzione, fissata di poco superiore al minimo edittale. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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