La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34921/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava una riduzione di pena non applicata al massimo, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale può legittimamente considerare la gravità dei fatti, rappresentata anche dalle circostanze aggravanti soccombenti nel giudizio di bilanciamento, per limitare l'entità della diminuzione.
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