La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per rapina aggravata. La Corte ha stabilito che i motivi di appello non possono essere generici o semplici ripetizioni di argomenti già respinti. In particolare, è stato chiarito che un motivo non sollevato nel precedente grado di giudizio non può essere introdotto in Cassazione. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'uso di un'arma giocattolo costituisce un'aggravante se idonea a intimidire la vittima e che la valutazione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la cui decisione è insindacabile se logicamente motivata. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha comportato la conferma della condanna e il pagamento delle spese processuali.
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