La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da un imputato che contestava l'eccessiva quantificazione della pena. I giudici hanno ribadito che, una volta ratificato l'accordo tra le parti, la sentenza non può essere impugnata per motivi relativi alla misura della sanzione, a meno che questa non sia illegale. L'accordo, infatti, implica un riconoscimento di responsabilità che preclude successive lamentele sulla valutazione del giudice, risultando in una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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