La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per ricettazione. L'ordinanza chiarisce che non è possibile, in sede di legittimità, riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, né contestare le valutazioni discrezionali del giudice di merito sulla qualificazione del reato, sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, se adeguatamente motivate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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