La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la sentenza di secondo grado. Il caso verteva sulla determinazione della pena, ambito in cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice, se adeguatamente motivata e conforme agli artt. 132 e 133 c.p., non è sindacabile in sede di legittimità, rendendo il ricorso su questo punto inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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