La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23455/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati che lamentavano una violazione del divieto di "reformatio in pejus" nella rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello in sede di rinvio. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice, nel ricalcolare la sanzione entro una nuova cornice edittale, non è vincolato a un criterio aritmetico o proporzionale rispetto alla precedente condanna, ma esercita la propria discrezionalità sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., con il solo limite di non peggiorare la pena finale.
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