La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla genericità e aspecificità dei motivi di ricorso, i quali si limitavano a reiterare argomentazioni già esposte senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che le doglianze, sia sulla presunta inammissibilità dell'appello originario, sia sulla gestione di un teste, sia sul trattamento sanzionatorio, mancavano della necessaria specificità richiesta per un giudizio di legittimità, confermando la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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