Un cittadino ha richiesto un'equa riparazione per un processo durato oltre 10 anni. La sua domanda è stata respinta perché presentata fuori termine. Egli sosteneva che il termine per la richiesta decorresse dalla data di correzione di un errore materiale nella sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine correzione errore materiale non posticipa la scadenza per l'impugnazione sul merito né per la domanda di equa riparazione, la quale decorre dal momento in cui la sentenza originaria diventa definitiva.
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