La Parte Civile ha presentato istanza per la correzione errore materiale, lamentando l'omessa condanna di alcuni Imputati al pagamento delle spese processuali nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rimedio generale per la correzione errore materiale si applica a tutte le parti quando vi sia discrepanza tra volontà e forma. Tuttavia, nel merito ha rigettato la richiesta della Parte Civile. L'esclusione della condanna alle spese non derivava da una svista, ma dalla scelta consapevole della Corte: i ricorsi degli Imputati riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, ambito in cui la presenza della parte civile non produce effetti e non giustifica il rimborso spese. Inoltre, per altri soggetti, l'omissione dipendeva dalla mancata richiesta da parte dell'avvocato. La Corte ha quindi rigettato l'istanza e integrato d'ufficio il dispositivo, formalizzando il rigetto della liquidazione.
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