Una risparmiatrice ha citato in giudizio una banca in liquidazione coatta amministrativa per far dichiarare inesistente un debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali azioni sono inammissibili. Il principio della liquidazione coatta amministrativa impone che tutte le pretese, incluse quelle di accertamento negativo, siano gestite esclusivamente all'interno della procedura concorsuale per tutelare la parità di trattamento tra i creditori. Qualsiasi causa individuale presso un tribunale ordinario è quindi preclusa.
Continua »