L'Azienda ha effettuato l'estrazione dal deposito IVA di alcune merci senza versare l'imposta, dichiarando di possedere i requisiti di affidabilità fiscale. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IVA per l'anno di riferimento, rilevando che l'Azienda aveva omesso i versamenti delle imposte per gli anni precedenti. Sebbene l'Azienda avesse poi sanato la propria posizione tramite il ravvedimento operoso entro la fine dell'anno, la Corte di Cassazione ha stabilito che, al momento dell'estrazione, la notifica di un precedente avviso bonario escludeva lo stato di regolarità fiscale. Di conseguenza, l'Azienda non possedeva i requisiti necessari al momento dell'operazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, annullando la decisione favorevole all'Azienda.
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