Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova nei confronti di un soggetto, stabilendo che il periodo già trascorso in misura alternativa non venisse computato come pena espiata. Durante la prova, infatti, l'uomo aveva commesso gravi violazioni, tra cui la detenzione di diciannove chili di esplosivi, quarantamila euro in contanti nascosti e sostanze stupefacenti. Il condannato ha proposto ricorso lamentando l'effetto retroattivo della revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la revoca dell'affidamento in prova con effetto retroattivo è legittima se la condotta complessiva del soggetto dimostra una totale e costante assenza di adesione al percorso rieducativo sin dall'inizio della misura. Di conseguenza, il ricorrente perde il beneficio del periodo scontato fuori dal carcere e deve pagare le spese processuali.
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