La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22141/2025, ha stabilito che il cosiddetto 'trapasso di agenzia' assicurativa non configura un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Di conseguenza, un'impiegata assunta dal nuovo agente non ha diritto a conservare tutti gli elementi retributivi, come il superminimo, che percepiva dal precedente datore di lavoro, poiché il contratto collettivo applicabile garantiva solo la continuità delle condizioni giuridiche e normative, non di quelle economiche.
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