La Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU per un immobile abusivo è il proprietario del terreno su cui sorge, in virtù del principio di accessione, e non colui che lo ha materialmente costruito e accatastato a proprio nome, se non è ancora proprietario. Nel caso esaminato, un contribuente aveva costruito un immobile su un terreno altrui, ma il trasferimento formale della proprietà era avvenuto solo anni dopo. Per il periodo d'imposta in questione, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento, affermando che la soggettività passiva IMU richiede la titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale, condizioni non soddisfatte dal mero costruttore/possessore.
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