Un lavoratore ha richiesto un compenso extra per mansioni aggiuntive. Dopo un primo annullamento della Cassazione, la Corte d'Appello, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente respinto la domanda, ritenendo che il lavoratore stesso avesse ammesso di aver svolto le attività spontaneamente e senza obbligo contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, sottolineando gli ampi poteri del giudice del rinvio nel riesaminare i fatti e nel qualificare la domanda sulla base delle allegazioni delle parti.
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