La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda di trasporti, confermando che le indennità feriali e i compensi incentivanti, legati alle mansioni ordinarie dei lavoratori (in questo caso, macchinisti), devono essere inclusi nella retribuzione corrisposta durante le ferie. La decisione si fonda sull'interpretazione del diritto dell'Unione Europea, volto a garantire che la retribuzione feriale sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per non disincentivare il godimento del riposo. La Corte ha inoltre stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche legislative sulla stabilità occupazionale.
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