La Corte di Cassazione conferma la decisione di inammissibilità di un appello per genericità dei motivi. Il caso riguarda un cittadino straniero condannato per rientro illegale in Italia. Nonostante la declaratoria di inammissibilità, la Corte d'Appello aveva comunque esaminato il merito, rigettando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha ritenuto corretto tale approccio, sottolineando che l'esame nel merito, seppur incidentale, sana ogni potenziale violazione del diritto di difesa, confermando l'inammissibilità appello.
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