La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società costruttrice al risarcimento dei danni per gravi difetti in un immobile. La sentenza chiarisce che la presenza di infiltrazioni, dovute a vizi costruttivi come la mancata realizzazione del vespaio d'aerazione, integra la fattispecie della responsabilità extracontrattuale appaltatore ex art. 1669 c.c. Tale qualificazione permette anche all'acquirente finale, non diretto committente, di agire contro l'appaltatore entro il termine di dieci anni dal compimento dell'opera.
Continua »