Una società impugnava un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo, lamentando una carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la motivazione dell'avviso di liquidazione è sufficiente quando indica chiaramente l'atto da tassare (con data, numero e giudice emittente) e la norma di riferimento, mettendo il contribuente in condizione di difendersi. La Corte ha ritenuto irrilevante la presunta modifica della pretesa da proporzionale a fissa durante il giudizio, poiché la pretesa era sempre stata per l'imposta in misura fissa.
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