Una società aveva impugnato in Cassazione una sentenza d'appello che confermava un ordine di rilascio di un immobile. Durante il procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, la società ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che, in questi casi, non si procede né alla condanna alle spese né al raddoppio del contributo unificato.
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