Un lavoratore, licenziato da un'azienda e assunto il giorno seguente da un'altra in un cambio appalto, ha richiesto il mantenimento della propria anzianità di servizio, sostenendo l'esistenza di un trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il precedente licenziamento, confermato da una sentenza passata in giudicato, aveva interrotto definitivamente il rapporto di lavoro, rendendo inapplicabili le tutele previste dall'art. 2112 c.c. e configurando la nuova assunzione come un contratto ex novo.
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