Un avvocato, operando come difensore antistatario, riceve il pagamento delle spese legali dopo una sentenza favorevole di primo grado. Successivamente, la decisione viene ribaltata in appello. Il Tribunale condanna l'avvocato non solo a restituire le somme riscosse, ma anche a pagare le spese del giudizio di appello in solido con la sua assistita. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso del legale. I giudici stabiliscono che, sebbene il difensore antistatario debba restituire quanto percepito in base alla sentenza annullata, egli non può essere condannato a pagare le spese del secondo grado di giudizio. L'avvocato, infatti, non è parte del processo e non assume la qualità di soggetto soccombente rispetto alla disputa principale. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla la condanna alle spese d'appello a carico del professionista.
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