Tre soggetti compiono un furto in abitazione sottraendo vari beni e un'arma da sparo. In secondo grado, due imputati stipulano un concordato in appello per rideterminare la pena, rinunciando ai restanti motivi d'impugnazione. Il terzo imputato viene condannato sia per il furto sia per la detenzione dell'arma. Tutti propongono ricorso in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibili le impugnazioni. Per i primi due, l'adesione al concordato in appello preclude successive contestazioni su vizi di motivazione o proscioglimento. Per il terzo complice, l'azione congiunta e rapida all'interno della casa dimostra la consapevolezza dell'arma sottratta, rendendo legittimo anche il diniego delle attenuanti generiche. I tre ricorrenti vengono condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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