La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33159/2023, ha stabilito un importante principio in materia di onere della prova nel contenzioso bancario. Se un correntista contesta l'applicazione dell'anatocismo (interessi su interessi), non è indispensabile la produzione del contratto di conto corrente. La prova può essere fornita tramite gli estratti conto che dimostrano l'effettiva applicazione di tale pratica, di per sé illegittima. Al contrario, per contestare la nullità di clausole specifiche, come quelle sul tasso di interesse, la produzione del contratto rimane un onere probatorio essenziale per il cliente.
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