In una causa bancaria per anatocismo e oneri illegittimi, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, emettendo una pronuncia generica per l'impossibilità di quantificare il dovuto a causa della presunta assenza della CTU. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la mancata acquisizione di un atto ritualmente depositato, come la CTU telematica, costituisce un vizio di motivazione. Il giudice ha il dovere di considerare tutte le prove disponibili nel fascicolo, e la sua omissione porta alla cassazione con rinvio per una nuova valutazione.
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