Un dirigente universitario ha impugnato il licenziamento disposto dall'ateneo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, contestando la motivazione, il preavviso e richiedendo compensi per mansioni superiori e incarichi extra. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del recesso pubblico impiego se motivato tramite richiamo ad atti programmatici generali. Ha inoltre stabilito la prevalenza del preavviso legale di sei mesi su quello contrattuale e ribadito il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, che esclude compensi aggiuntivi per incarichi interni all'amministrazione.
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