Un Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) aveva inizialmente disposto il rinvio a giudizio per un Imputato, ma nel dispositivo della stessa udienza preliminare lo aveva anche prosciolto da alcune accuse. Successivamente, il GUP ha emesso un'ordinanza di correzione dell'errore materiale, eliminando il proscioglimento dell'Imputato per una delle accuse. L'Imputato ha impugnato questa correzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che una correzione che altera in modo sostanziale il dispositivo non è un semplice errore materiale, ma una nullità. La Corte ha annullato l'ordinanza, rinviando gli atti al GUP per un nuovo esame nel contraddittorio delle parti, riaffermando l'importanza della corretta applicazione della procedura di correzione errore materiale.
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