Un cittadino straniero si opponeva a un decreto di espulsione. Il suo avvocato, impossibilitato a presenziare, chiedeva di partecipare da remoto. Il Giudice di Pace, a seguito della mancata comparizione, dichiarava estinto il giudizio. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che nel procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, data la sua natura speciale e la celerità richiesta, l'assenza delle parti non determina l'estinzione. Il giudice è tenuto a decidere la causa nel merito.
Continua »