La Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa statuizione sulle spese legali sostenute dalla parte civile non costituisce un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Tale omissione, derivando da una valutazione discrezionale del giudice, deve essere impugnata con i mezzi ordinari e non tramite istanza di correzione. Di conseguenza, il ricorso della parte civile, che lamentava la mancata liquidazione delle spese in una precedente sentenza di inammissibilità dell'appello, è stato dichiarato inammissibile.
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