Un soggetto, condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico con rito abbreviato, ha chiesto la revisione penale della sua sentenza. La richiesta si basava sul fatto che i suoi coimputati, giudicati con rito ordinario, erano stati successivamente assolti per lo stesso reato con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte d'Appello aveva dichiarato la richiesta inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la palese inconciliabilità tra i due giudicati e la presenza di nuove prove richiedevano un esame approfondito nel merito attraverso un'udienza in contraddittorio, e non un rigetto sommario in fase di ammissibilità.
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