La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 903/2024, ha rigettato il ricorso di due debitori esecutati. Essi avevano presentato opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice che disponeva un nuovo tentativo di vendita del loro immobile, lamentando la mancata fissazione di un'udienza preliminare. La Corte ha stabilito che la denuncia di un vizio procedurale, come l'omessa audizione delle parti, richiede la prova di un pregiudizio concreto ed effettivo al diritto di difesa. In assenza di tale prova, l'opposizione è inammissibile, poiché non è sufficiente lamentare la mera irregolarità formale.
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