La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'erede di una presunta vittima del dovere. La Corte d'Appello aveva già respinto l'impugnazione in quanto si limitava a riproporre le argomentazioni del primo grado senza criticare specificamente la sentenza. La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che il ricorso non rispettava i principi di specificità e autosufficienza, non avendo riportato integralmente i contenuti della sentenza impugnata e delle censure mosse, rendendo impossibile per la Corte la valutazione del presunto errore procedurale.
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