Un lavoratore si è visto negare il diritto di chiedere il TFR non versato al fondo pensione dopo il fallimento della sua azienda. Il tribunale riteneva che solo il fondo potesse agire. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: in caso di fallimento, il diritto di richiedere le quote di TFR maturate e non versate spetta, di regola, al lavoratore. Spetta al curatore fallimentare dimostrare un'eventuale cessione del credito al fondo pensione.
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