Il Debitore Ceduto si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Cessionaria per il pagamento di alcune fatture emesse dalla Società Fornitrice, eccependo la presenza di vizi della merce e disconoscendo le firme di accettazione della cessione. I giudici di merito rigettavano l'opposizione per tardività della denuncia dei vizi e per mancata querela di falso contro i timbri societari presenti sui documenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Debitore Ceduto. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di cessione del credito, il disconoscimento della firma non basta se sul documento sono presenti timbri e carta intestata della società: in tal caso, è necessaria la querela di falso per contestarne la riferibilità all'ente. Inoltre, la tardiva denuncia dei vizi impedisce di opporre l'inadempimento al cessionario.
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